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Importo minimo dei versamenti imposta di soggiorno



Data:
06 Febbraio 2024
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Descrizione

SI richiama l'attenzione all'art. 8 comma 5 del vigente regolamento Imposta di soggiorno : 

5) I responsabili del pagamento dell'imposta versano mensilmente cifre pari o superiori a 50,00 euro. Nel caso in cui durante il mese gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori a 50,00 euro, il versamento al Comune può essere rinviato sino al mese in cui l’imposta dovuta raggiunga 50,00 euro. Alla fine del periodo di imposta è comunque dovuto il versamento degli importi riscossi in precedenza, sebbene inferiori ai 50,00 euro; tale versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo all'ultimo mese di vigenza dell'obbligo di pagamento. Fatto salvo l'obbligo di inviare mensilmente la comunicazione delle presenze di cui al comma 2 e 3 dell'art 7;

Quando la comunicazione mensile prevede un importo da versare inferiore a 50 Euro, l'importo stesso sarà addebitato nella dichiarazione del mese successivo, fino al raggiungimento dell'importo di 50 Euro.


Si richiama altresì l'attenzione all'Art. 4. La modalità di pagamento unica definita dal regolamento dal 2024 è il pagopa. Non eseguire quindi alcun pagamento con bonifico bancario o altri metodi.



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Ultimo aggiornamento :
06 Febbraio 2024



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